Stellar Blade Un'esclusiva PS5 che sta facendo discutere per l'eccessiva bellezza della protagonista. Vieni a parlarne su Award & Oscar!

IDEE E SERVIZI PER IL NOSTRO PAESE, FACCIAMONE BUON USO, NON IMPORTA SE NON SAI SCRIVERE BENE,SE NON CONOSCI LA GRAMMATICA E L'ORTOGRAFIA. SCRIVI PURE ANCHE IN DIALETTO VERONESE, IMPORTANTE E' CAPIRE IL TUO PENSIERO. I PURISTI DELLA LINGUA ITALIANA SONO INVITATI A TURARSI IL NASO.SE RITIENI  QUALCHE MESSAGGIO OFFENSIVO O CHE LEDE LA TUA PRIVACY PUOI CHIEDERE CHE VENGA RIMOSSO A vigasio@gmail.com O TELEFONANDO A 3357673729 O CON SKIPE UTENTE: VIGASIO
                                                     
Skype Me™!                                                   


 
 
Stampa | Notifica email    
Autore

PACS - questi sconosciuti

Ultimo Aggiornamento: 13/02/2007 13:43
12/12/2006 10:47
 
Modifica
 
Cancella
 
Quota
Vecchio Saggio
[Non Registrato]
Dato che, come sempre accade in Italia, ogni novita' o iniziativa che viene intrapresa, soprattutto quelle che riguardano la sfera personale e sociale, va a finire in caciara politica, dove tutti dicono tutto ma poi non si capisce niente e le cose rimangono come prima, vorrei porporre ai frequentatori di questo forum una discussione aperta sui cosidetti PACS.

Parto io, semplicemente con la definizione che ne da' wikipedia:

PACS - Patto Civile di Solidarietà: una forma di unione civile inizialmente approvata in Francia nel 1999 (Pacte civil de solidarité).

Unione civile
(Da it.wikipedia.org l'enciclopedia libera)

Si definiscono unioni civili tutte quelle forme di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che non accedono volontariamente all'istituto giuridico del matrimonio, o che sono impossibilitate a contrarlo, alle quali gli ordinamenti giuridici abbiano dato rilevanza o alle quali abbiano riconosciuto uno status giuridico. La classe delle unioni civili è molto variegata nel mondo e comprende un'estrema varietà di regole e modelli di disciplina: in particolare, le unioni civili possono riguardare sia coppie di diverso sesso sia coppie dello stesso sesso; il diritto non è rimasto indifferente all'evoluzione dei costumi ed esiste oggi un gran numero di provvedimenti legislativi che disciplinano le nuove unioni.

12/12/2006 22:03
 
Email
 
Scheda Utente
 
Modifica
 
Cancella
 
Quota
Post: 57
Registrato il: 16/11/2006
Utente Junior
OFFLINE
secondo me sarebbe ora di regolamentare un po' la questione, pensiamo ad esempio alle coppie che si formano dopo una separazione di uno dei due, anche volessero per tre anni non possono sposarsi, e giuridicamente non hanno alcun diritto in quanto "coppia". quante ce ne sono di persone che vivono questa situazione?
14/12/2006 12:03
 
Modifica
 
Cancella
 
Quota
Vecchio Saggio
[Non Registrato]
proposta di legge sui PACS
Giusto per aggiungere elementi di valutazione, questo è la pagina web dove potete leggere la proposta di legge sui PACS:

unpacsavanti.it

Molto interessante, per capirne le finalità, leggere l'introduzione, ne estrapolo un passo:

[...] "Non deve più accadere, a parere dei proponenti, che a chi ha convissuto con una persona, magari per trent’anni, possa essere negato perfino il diritto di assistere il proprio partner morente in ospedale e che le famiglie di origine possano addirittura impedire al partner l'accesso al luogo di cura e lo escludano da ogni decisione riguardante il partner malato e incapace di agire;
non deve più accadere che, attraverso l’istituto della riserva a favore dei legittimari, sia vietato al testatore di lasciare in eredità il proprio patrimonio alla persona con cui ha condiviso l'esistenza; e, anche in assenza di eredi legittimari, che tale eredità venga falcidiata dalla stessa tassazione prevista per i lasciti a persone del tutto estranee al defunto, discriminazione aggravata dalla recente modifica del regime fiscale delle successioni.
Non deve accadere che trattamenti punitivi di questo genere vengano previsti al solo fine di sanzionare le scelte di vita dei cittadini che semplicemente non ritengano adatta alla propria unione, o non condividano per alcuni suoi aspetti, la normativa matrimoniale attualmente vigente."[...]

13/02/2007 13:43
 
Modifica
 
Cancella
 
Quota
Vecchio Saggio
[Non Registrato]
DICO - Diritti e doveri delle persone conviventi
Ecco il testo del disegno di legge varato dal Consiglio dei Ministri.
Non si capisce tutto il clamore suscitato dagli organi ecclesiastici, visto che non va minimamente ad intaccare l'istituto del matrimonio. Sono proprio alla frutta se per avere un pò di audience si mettono contro persone che in fin dei conti vogliono solo stare insieme ed amarsi, siano essi parenti, amici, anziani soli che dividono un misero appartamento o omosessuali.

------------------------------------------------------------
DICO - Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi

Art. 1 (Ambito e modalità di applicazione)
1. Due persone maggiorenni e capaci, anche dello stesso sesso, unite da reciproci vincoli affettivi, che convivono stabilmente e si prestano assistenza e solidarietà materiale e morale, non legate da vincoli di matrimonio, parentela in linea retta entro il secondo grado, affinità in linea retta entro il secondo grado, adozione, affiliazione, tutela, curatela o amministrazione di sostegno, sono titolari dei diritti, dei doveri e delle facoltà stabiliti dalla presente legge.

2. La convivenza di cui al comma 1 è provata dalle risultanze anagrafiche in conformità agli articoli 4, 13 comma 1 lettera b), 21 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, secondo le modalità stabilite nel medesimo decreto per l’iscrizione, il mutamento o la cancellazione. E’ fatta salva la prova contraria sulla sussistenza degli elementi di cui al comma 1 e delle cause di esclusione di cui all’articolo 2. Chiunque ne abbia interesse può fornire la prova che la convivenza è iniziata successivamente o è terminata in data diversa rispetto alle risultanze anagrafiche.

3. Relativamente alla convivenza di cui al comma 1, qualora la dichiarazione all’ufficio di anagrafe di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, non sia resa contestualmente da entrambi i conviventi, il convivente che l’ha resa ha l’onere di darne comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’altro convivente; la mancata comunicazione preclude la possibilità di utilizzare le risultanze anagrafiche a fini probatori ai sensi della presente legge.

4. L’esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dalla presente legge presuppone l’attualità della convivenza.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all’anagrafe degli italiani residenti all’estero.

6. Ai fini della presente legge i soggetti di cui al comma 1 sono definiti “conviventi”.

Art. 2 (Esclusioni)
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle persone:

a) delle quali l’una sia stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra o sulla persona con la quale l’altra conviveva ai sensi dell’articolo 1, comma 1, ovvero sulla base di analoga disciplina prevista da altri ordinamenti;

b) delle quali l’una sia stata rinviata a giudizio, ovvero sottoposta a misura cautelare, per i reati di cui alla lettera a);

c) legate da rapporti contrattuali, anche lavorativi, che comportino necessariamente l’abitare in comune.

Art. 3 ( Sanzioni )
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di beneficiare delle disposizioni della presente legge, chiede l’iscrizione anagrafica in assenza di coabitazione ovvero dichiara falsamente di essere convivente ai sensi della presente legge, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 3000 a euro 10000.

2. La falsa dichiarazione di cui al comma 1 produce la nullità degli atti conseguenti; i pagamenti eseguiti sono ripetibili ai sensi dell’articolo 2033 del codice civile.

Art. 4 (Assistenza per malattia o ricovero)
1. Le strutture ospedaliere e di assistenza pubbliche e private disciplinano le modalità di esercizio del diritto di accesso del convivente per fini di visita e di assistenza nel caso di malattia o ricovero dell’altro convivente.

Art. 5 ( Decisioni in materia di salute e per il caso di morte)
1.Ciascun convivente può designare l’altro quale suo rappresentante:

a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e volere, al fine di concorrere alle decisioni in materia di salute, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti;

b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti.

2. La designazione è effettuata mediante atto scritto e autografo; in caso di impossibilità a redigerlo, viene formato un processo verbale alla presenza di tre testimoni, che lo sottoscrivono.

Art. 6 (Permesso di soggiorno)
1. Il cittadino straniero extracomunitario o apolide, convivente con un cittadino italiano e comunitario, che non ha un autonomo diritto di soggiorno, può chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per convivenza.

2. Il cittadino dell’Unione europea, convivente con un cittadino italiano, che non ha un autonomo diritto di soggiorno, ha diritto all’iscrizione anagrafica di cui all’articolo 9 del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2004/38/CE.

Art. 7 ( Assegnazione di alloggi di edilizia pubblica )
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tengono conto della convivenza di cui all’articolo 1 ai fini dell’assegnazione di alloggi di edilizia popolare o residenziale pubblica.

Art. 8 ( Successione nel contratto di locazione )
1. In caso di morte di uno dei conviventi che sia conduttore nel contratto di locazione della comune abitazione, l’altro convivente può succedergli nel contratto, purché la convivenza perduri da almeno tre anni ovvero vi siano figli comuni.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di cessazione della convivenza nei confronti del convivente che intenda subentrare nel rapporto di locazione.

Art. 9 ( Agevolazioni e tutele in materie di lavoro )
1. La legge e i contratti collettivi disciplinano i trasferimenti e le assegnazioni di sede dei conviventi dipendenti pubblici e privati al fine di agevolare il mantenimento della comune residenza, prevedendo tra i requisiti per l’accesso al beneficio una durata almeno triennale della convivenza.

2. Il convivente che abbia prestato attività lavorativa continuativa nell’impresa di cui sia titolare l’altro convivente può chiedere, salvo che l’attività medesima si basi su di un diverso rapporto, il riconoscimento della partecipazione agli utili dell’impresa, in proporzione dell’apporto fornito.

Art. 10 ( Trattamenti previdenziali e pensionistici )
1. In sede di riordino della normativa previdenziale e pensionistica, la legge disciplina i trattamenti da attribuire al convivente, stabilendo un requisito di durata minima della convivenza, commisurando le prestazioni alla durata della medesima e tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali del convivente superstite.

Art. 11 ( Diritti successori )
1. Trascorsi nove anni dall’inizio della convivenza, il convivente concorre alla successione legittima dell’altro convivente, secondo le disposizioni dei commi 2 e 3.

2. Il convivente ha diritto a un terzo dell’eredità se alla successione concorre un solo figlio e ad un quarto se concorrono due o più figli. In caso di concorso con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri, al convivente è devoluta la metà dell’eredità.

3. In mancanza di figli, di ascendenti, di fratelli o sorelle, al convivente si devolvono i due terzi dell’eredità, e, in assenza di altri parenti entro il secondo grado in linea collaterale, l’intera eredità.

4. Al convivente, trascorsi almeno nove anni dall’inizio della convivenza, e fatti salvi i diritti dei legittimari, spettano i diritti di abitazione nella casa adibita a residenza della convivenza e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla quota spettante al convivente.

5. Quando i beni ereditari di un convivente vengono devoluti, per testamento o per legge, all’altro convivente, l’aliquota sul valore complessivo netto dei beni prevista dall’articolo 2, comma 48, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è stabilita nella misura del cinque per cento sul valore complessivo netto eccedente i 100.000 euro.

Art. 12 ( Obbligo alimentare )
1. Nell’ipotesi in cui uno dei conviventi versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, l’altro convivente è tenuto a prestare gli alimenti oltre la cessazione della convivenza, purché perdurante da almeno tre anni, con precedenza sugli altri obbligati, per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza. L’obbligo di prestare gli alimenti cessa qualora l’avente diritto contragga matrimonio o inizi una nuova convivenza ai sensi dell’articolo 1.

Art. 13 (Disposizioni transitorie e finali )
1. I conviventi sono titolari dei diritti e degli obblighi previsti da altre disposizioni vigenti per le situazioni di convivenza, salvi in ogni caso i presupposti e le modalità dalle stesse previste.

2. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, può essere fornita la prova di una data di inizio della convivenza anteriore a quella delle certificazioni di cui all’articolo 1, comma 2. La disposizione di cui al presente comma non ha effetti relativamente ai diritti di cui all’articolo 10 della presente legge.

3. Il termine di cui al comma 2 viene computato escludendo i periodi in cui per uno o per entrambi i conviventi sussistevano i legami di cui all’articolo 1, comma 1, e le cause di esclusione di cui all’articolo 2.

4. In caso di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere fornita, entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, da parte di ciascuno dei conviventi o, in caso di morte intervenuta di un convivente, da parte del superstite, la prova di una data di inizio della convivenza anteriore a quella della iscrizione di cui all’articolo 1, comma 2, comunque successiva al triennio di separazione calcolato a far tempo dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale.

5. I diritti patrimoniali, successori o previdenziali e le agevolazioni previsti dalle disposizioni vigenti a favore dell’ex coniuge cessano quando questi risulti convivente ai sensi della presente legge.

6. I diritti patrimoniali, successori o previdenziali e le agevolazioni previsti dalla presente legge cessano qualora uno dei conviventi contragga matrimonio.

Art. 14 (Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall’articolo 11, pari ad euro 4 milioni e 600 mila per l’anno 2008 ed euro 5 milioni a decorrere dall’anno 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, iscritta all’U.P.B. dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi
Feed | Forum | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra | Regolamento | Privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 04:00. Versione: Stampabile | Mobile - © 2000-2024 www.freeforumzone.com

IDEE E SERVIZI PER IL NOSTRO PAESE, FACCIAMONE BUON USO, NON IMPORTA SE NON SAI SCRIVERE BENE,SE NON CONOSCI LA GRAMMATICA E L'ORTOGRAFIA. SCRIVI PURE ANCHE IN DIALETTO VERONESE, IMPORTANTE E' CAPIRE IL TUO PENSIERO. I PURISTI DELLA LINGUA ITALIANA SONO INVITATI A TURARSI IL NASO.SE RITIENI  QUALCHE MESSAGGIO OFFENSIVO O CHE LEDE LA TUA PRIVACY PUOI CHIEDERE CHE VENGA RIMOSSO A vigasio@gmail.com O TELEFONANDO A 3357673729 O CON SKIPE UTENTE: VIGASIO
                                                     
Skype Me™!                                                   


 

Ogni utente si impegna a mantenere un comportamento civile e un linguaggio adeguato. Nessuna polemica/offesa sarà tollerata; nel qual caso, i vostri messaggi verranno immediatamente cancellati senza preavviso.